lunedì 20 aprile 2020

How to create a fixed-position text file from a csv/xls file

Creating a fixed position text file from a spreadsheet is a very common necessity working with Tax and Accounting or ERP software, right?

And you need some basic programming skills for doing that, right?

Well, not exactly.

Suppose you need to create a text file as this:

position 1:            A (a constant)
position 2-4:         blank
position 5-13        a 9 digit numeric code
position 14-17      blank
position 19-21      an ordinal number 0001, 0002, etc.

So you have a spreadsheet like this:



What you need to do is just to set the length of each coloumn with the appropriate whole number:

A = 1
B = 3
C = 9
D = 4
E = 4

At this point you save the file as a .prn file. In Excel this is a formatted text (space delimited) file.
If you want, you change the extension into .txt and the magic is done!


mercoledì 12 ottobre 2016

L'art. 70 proposto dalla riforma costituzionale Boschi dereferenziato

In informatica dereferenziare significa sostiuire al nome di una variabile il valore che essa assume in un contesto predefinito.


La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
-          Per le leggi di revisione della Costituzione;
-          Per le leggi costituzionali;
-          Per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali ma solo nelle seguenti materie:
·         Tutela delle minoranze linguistiche;
·         Referendum popolari;
·         Altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali, aventi il fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche;
-          Per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
-          Per le leggi che determinano le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
-          Per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea;
-          Per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore;
-          Per le leggi che regolano le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per l loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale;
-          Per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
-          Per le leggi dello Stato che determinano l’ordinamento della capitale della Repubblica;
-          Per le leggi dello Stato che attribuiscono ad altre Regioni diverse da Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti:

·         l’organizzazione della giustizia di pace;
·         disposizioni generali e comuni per le politiche sociali:
·         disposizioni generali e comuni sull’istruzione;
·         l’ordinamento scolastico;
·         l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
·         le politiche attive del lavoro;
·         disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
·         il commercio con l’estero;
·         la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
·         ambiente ed ecosistema;
·         l’ordinamento sportivo;
·         disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
·         disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
-          Per le leggi dello Stato che stabiliscono norme di procedura che regolano la partecipazione delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea e il loro provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, disciplinando le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;
-          Per le leggi dello Stato che disciplinano i casi i cui e le forme con le quali la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
-          Per le leggi dello Stato che determinano i principi generali che sovrintendono all’attribuzione di un proprio patrimonio ai Comuni, alle Città Metropolitane e alle Regioni.
-          Per le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri che ha il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;
-          Per le leggi che stabiliscono i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente;
-          Per le leggi che stabiliscono i principi fondamentali nei limiti dei quali le leggi della Regione disciplinano il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, che stabiliscono la durata in carica degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, e  che stabiliscono i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
-          Per le leggi della Repubblica che consentono, sentiti i consigli regionali, che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati all’altra, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Provincie interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione alla previsione che la legge dello Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, con cui
le Camere ogni anno intendono approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.


giovedì 27 agosto 2015

Dietro i numeri di luglio 2015 del Ministero del Lavoro

La nota flash di Agosto del Ministero del Lavoro ha messo in luce come, nel mese di luglio 2015, il numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato ha visto un incremento netto di 47 unità a livello nazionale (nuovi contratti meno cessazioni) .
Dietro questo dato, però, si nasconde uno spostamento di dimensioni più considerevoli, dell'ordine del migliaio di unità, a favore degli occupati maschi e a sfavore delle occupate femmine con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Un mese sicuramente non è un lasso di tempo significativo per trarre conclusioni, e si tratta comunque di scarti di valore assoluto ridotto.
Occorrerà aspettare i dati dei prossimi mesi per vedere se siamo in presenza di una tendenza ed eventualmente per studiarne cause e conseguenze.



La cosa che mi lascia perplesso, peraltro, è che, nella stessa nota il Ministero dichiara che: "Nel mese di luglio 2015 sono state 27.328 le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato" e che "le trasformazioni estratte dal sistema vengono contabilizzate a parte pertanto non rappresentano un di cui delle attivazioni ma vanno aggiunte alle attivazioni a tempo indeterminato".
Il Ministero, quindi, non ritiene di dover comunicare il dato delle trasformazioni diviso per sesso del lavoratore (o non è in grado di farlo), e questo diminuisce sicuramente la significatività di qualsiasi ipotesi fatta sull'effetto delle variazioni del numero di contratti di lavoro a tempo indeterminato sulla situazione in tema di parità di genere.
Mentre apprezzo la modalità neutra e priva di intenti propagandistici con cui il Ministero ha fornito questi dati, non posso che rincrescermi per questa lacuna informativa.

martedì 26 maggio 2015

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

L'ormai celebre sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale è un esempio di giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questo è uno dei modi con cui la legittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge può essere portata al giudizio della Corte Costituzionale.
In particolare questo può avvenire:
- mediante un'istanza, presentata all'autorità giurisdizionale nel corso di un giudizio, soddisfando le seguenti condizioni:


* legittimate a presentare l'istanza sono le parti in giudizio oppure il pubblico ministero; 

* occorre indicare nell'istanza le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge che si ritengono viziate da illegittimità costituzionale;

* trattandosi di leggi o di atti aventi forza di legge possono essere disposizioni emanate dallo Stato, da un Regione o dalla Provincia di Trento o di Bolzano;

* devono essere indicate le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate dalla legge o dall'atto di cui sopra;

* l'autorità giurisdizionale deve verificare che il giudizio non possa essere risolto se prima non viene risolta la questione di legittimità costituzionale della norma oggetto dell'istanza

* la stessa autorità giurisdizionale deve ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata nell'istanza e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale tramite ordinanza, sospendendo il giudizio in attesa della decisione della stessa Corte;

- di ufficio, mediante ordinanza dell'autorità giurisdizionale, sottoposta alle stesse condizioni, ove rilevanti, che rendono ammissibile la presentazione dell'istanza per le parti o il pubblico ministero.

L'ordinanza che dichiara manifestamente infondata oppure irrilevante per la definizione del giudizio la questione di legittimità costituzionale deve essere motivata.

L'istanza respinta può comunque essere ripresentata all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

mercoledì 23 luglio 2014

What tags would you be likely to use to monitor your customer's (dis)satisfaction?

What tags would you be likely to use to monitor your customer's (dis)satisfaction?




If we are talking about hashtags, Twitter can give us more than a hint. A two minute's browsing into my home stream gave me significative results using these two search keys:


#consideringcancelling
#toobigtocare

But how are WE likely to use a tagging logic to monitor the (dis)satisfaction of our customers through the incredible flow of information that we ourself collect during our daily duty as customer service representatives?

Do we really need to use our (limited by definition) brain resources to find the best answer to solve our customers' problems or to fill an unfriendly template where we are asked to use OUR time and skills to decide if a customer's discontent is more or less serious, if the complaint is about the product or about the service and so on? All this, while we have already entered a lot of data in the company's CRM and/or ticketing system?

Why don't use a tagging logic to quickly provide unstructered data to someone else that is expected to use THEIR (limited by definition) brain resources, time and skills to analyse tha data and bring out sensible, working results from them?

Food for thoughts, in my opinion. 

venerdì 6 settembre 2013

Paesi in Via di Inviluppo - Per una Definizione Condivisa

Spesso mi chiedo come mai nessuno ha ancora pensato a formalizzare una definizione di Paesi in Via di Inviluppo (PVI), nonostante questo termine dovrebbe essere utilizzato in via informale abbastanza diffusamente, e mi sembrerebbe strano se così non fosse.

Basandomi sulla mia limitata conoscenza dei Paesi in Via di Sviluppo e dei Paesi Sottosviluppati tout court, volevo provare a buttare giù un elenco aperto di indicatori che possano servire da punto di riferimento per giudicare quanto un certo Paese possa rispecchiare la petita definizione di Paese in Via di Inviluppo.

In altre parole, fissando degli indicatori che in qualche modo facciano da punto di arrivo, misurando la velocità con cui un Paese si muove verso il raggiungimento di questi indicatori si può fare una stima della possibilità di considerarlo o meno un Paese in Via di Inviluppo.



Gli indicatori che mi vengono in mente sono:

1) L'insieme delle classi privilegiate e della classe media è composta da non più del 10% della popolazione, e la classe media ha una qualità della vita superiore alla qualità della vita standard della classe media in un c.d. Paese Avanzato. Questo è dovuto al fatto che il costo del lavoro è relativamente assai basso ed è normale per un esponente della classe media vivere in una casa di 200 mq con 4 o 5 persone a servizio.

2) L'80% della popolazione non ha capacità di risparmio e il 90% della popolazione non ha possibilità di indebitarsi con il sistema bancario. La differenza negativa tra reddito e consumo è in genere coperta da trasferimenti operati da amici o parenti benestanti, organizzazioni private o organizzazioni pubbliche sovranazionali o di Stati Esteri, tipicamente non da organizzazioni pubbliche interne.

3) Il 90% degli addetti alla grande distribuzione non ha la possibilità di fare più del 15% in volume della propria spesa alimentare presso la catena per cui lavorano.

4) Lo sfruttamento delle risorse naturali in senso lato del Paese è condotto al 95% (in valore) da operatori esteri. Questo comprende risorse naturali, turismo, manodopera a basso costo, capacità di alimentare guerra, e qualsiasi altra cosa possa avere interesse economico.

5) Il 60% dei laureati nel Paese trovano collocazione lavorativa all'estero e il 95% desidera farlo indipendentemente dal fatto di riuscirci o meno.

6) Il 95% delle persone ha come incentivo largamente predominante al risparmio (indipendentemente dal fatto che riescano effettivamente a risparmiare o meno) l'eventualità di dover ricorrere a cure sanitarie in strutture private aventi scopo di lucro.

7) La speranza di vita alla nascita è inferiore a 60 anni considerando la mortalità di tutta la popolazione a qualsiasi età.

8) Non è possibile, seguendo i normali canali, ottenere la cittadinanza o la residenza permanente nel Paese prima di 12 anni.

9) La retribuzione media nel settore pubblico è almeno il doppio della retribuzione media nel settore privato.

10) Il 95% della popolazione non ha una linea telefonica fissa nella propria abitazione.

11) Almeno il 15% della popolazione in età da lavoro è impiegata nel mercato del sesso, e ne ricava un introito medio pari ad almeno 5 volte il salario minimo medio del settore formale dell'economia, considerando solo commercio, industria e servizi.

Fermo restando che accoglierei con favore qualsiasi suggerimento per integrare la lista e/o rendere più plausibili i valori di riferimento, come anche qualsiasi accusa di avere scelto i parametri in modo strumentale, la mia proposta è quella di considerare Paese in via di Inviluppo qualsiasi Paese che, da un anno all'altro, registri un regresso verso i valori di riferimento per almeno 8 paramentri su 11. Ovviamente considerando anche i parametri con valori di riferimento già raggiunti o superati.



 

sabato 8 giugno 2013

Money or Big Data?

E' noto che una delle funzioni principali della moneta è quella di fungere da mezzo di scambio universale. Come corollario e conseguenza un'altra funzione fondamentale è quella di essere misura del valore di ogni altro bene.

In un mondo in cui l'informazione è molto difficile da ottenere e, ove ottenibile, lo è a caro prezzo, la moneta ha rappresentato un modo molto efficiente per regolare gli scambi economici.

Qualsiasi bene di cui una persona ritiene di potersi alienare è potenzialmente scambiabile con una certa quantità di denaro, mediante il quale è possibile procurarsi i beni di cui si ha necessità.

Il fatto che l'alienazione non dovesse più necessariamente coincidere temporalmente con l'acquisizione del bene finale cui si è interessati, ha comportato lo sviluppo di un'ulteriore funzione della moneta, quella di riserva di valore.


Ma è ancora questo il mondo in cui viviamo? Evidentemente no. Rispetto a soli 20 anni fa l'informazione oggi è disponibile in quantità infinitamente superiore ed è fruibile e producibile a costi infinitamente inferiori.

Ma se la moneta è nata come risposta al problema dell'estrema scarsità e costo dell'informazione, è possibile che una mutazione così drastica nelle possibilità di circolazione e creazione delle informazioni possa non avere alcun effetto sul ruolo che  la moneta dovrebbe avere in un sistema economico efficiente? E' possibile, ma da un punto di vista razionale mi sembra molto poco probabile.

E' razionale al decrescere dei vincoli informativi, e se si fino a quando, che lo scambio tra due beni debba dipendere dalla disponibilità di un terzo bene? E che gli scambi avvengano ad un prezzo medio per ciascun bene espresso in quantità di moneta, invece che al prezzo puntuale rappresentato dall'interesse che due specifiche persone hanno di scambiarsi due particolari beni con una determinata disponibilità temporale?

Tralasciando il fattore temporale della disponibilità che può agire allo stesso modo in tutti e due gli scenari, In un mondo con n beni ed m persone la presenza della moneta tendere, in equilibrio, a creare n prezzi, mentre l'assenza della moneta, quindi un sistema di baratto, tenderebbe potenzialmente a creare (n-1)^2 * (m-1)^2 prezzi.

In assenza di vincoli informativi, è facile immaginare quale dei due sistemi di prezzo potrebbe portare ad una maggiore utilità totale per gli appartenenti al sistema economico.

Così come è facile immaginare che una diminuita importanza della moneta come mezzo di scambio e misura del valore porterebbe anche alla ridefinizione del suo ruolo come riserva di valore. Sarebbe ancora razionale considerare la moneta il bene fondamentale da usare come riserva di valore? E se si, potrebbe esserlo mantenendo l'attuale natura preponderantemente scritturale o non dovrebbe tornare nella direzione di un maggiore valore intrinseco?

Tutte domande a cui mi piacerebbe poter dare una risposta non dogmatica.