mercoledì 12 ottobre 2016

L'art. 70 proposto dalla riforma costituzionale Boschi dereferenziato

In informatica dereferenziare significa sostiuire al nome di una variabile il valore che essa assume in un contesto predefinito.


La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere
-          Per le leggi di revisione della Costituzione;
-          Per le leggi costituzionali;
-          Per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali ma solo nelle seguenti materie:
·         Tutela delle minoranze linguistiche;
·         Referendum popolari;
·         Altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali, aventi il fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche;
-          Per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
-          Per le leggi che determinano le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
-          Per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea;
-          Per la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore;
-          Per le leggi che regolano le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per l loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale;
-          Per le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
-          Per le leggi dello Stato che determinano l’ordinamento della capitale della Repubblica;
-          Per le leggi dello Stato che attribuiscono ad altre Regioni diverse da Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti:

·         l’organizzazione della giustizia di pace;
·         disposizioni generali e comuni per le politiche sociali:
·         disposizioni generali e comuni sull’istruzione;
·         l’ordinamento scolastico;
·         l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
·         le politiche attive del lavoro;
·         disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale;
·         il commercio con l’estero;
·         la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
·         ambiente ed ecosistema;
·         l’ordinamento sportivo;
·         disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
·         disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;
-          Per le leggi dello Stato che stabiliscono norme di procedura che regolano la partecipazione delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione Europea e il loro provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, disciplinando le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;
-          Per le leggi dello Stato che disciplinano i casi i cui e le forme con le quali la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
-          Per le leggi dello Stato che determinano i principi generali che sovrintendono all’attribuzione di un proprio patrimonio ai Comuni, alle Città Metropolitane e alle Regioni.
-          Per le leggi che definiscono le procedure atte a garantire che i poteri che ha il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali, siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;
-          Per le leggi che stabiliscono i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente;
-          Per le leggi che stabiliscono i principi fondamentali nei limiti dei quali le leggi della Regione disciplinano il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, che stabiliscono la durata in carica degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, e  che stabiliscono i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza;
-          Per le leggi della Repubblica che consentono, sentiti i consigli regionali, che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati all’altra, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Provincie interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione alla previsione che la legge dello Stato può intervenire, su proposta del Governo, in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.
I disegni di legge, approvati dalla Camera dei deputati, con cui
le Camere ogni anno intendono approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.